Analizzando gli avvenimenti degli ultimi tempi, mi sto convincendo sempre più del fatto che molti appartenenti alla cosiddetta area (ivi compresi, in questo caso, alcuni membri del MFL-PSN), a forza di sentirsi gridare: “tornate nelle fogne”, si siano convinti di dovere per forza difendere posizioni ed azioni indifendibili, in nome di un malinteso senso del cameratismo.
Mi spiego meglio; di recente abbiamo visto squallidi episodi di cronaca nera avere come protagonisti dei sedicenti Fascisti, alcuni arrestati per avere costituito un gruppuscolo dedito esclusivamente alla violenza ed alla minaccia, altri per avere assaltato a Torino un campo rom al fine di difendere l’onore di una ragazza sedicenne stuprata (che però si era inventata tutto, allo scopo di nascondere la sua relazione con un maggiorenne tutt’altro che rom!) ed infine, un ultimo folle che, a Firenze, si è messo a sparare a casaccio e senza motivo su immigrati senegalesi, per poi togliersi la vita a sua volta. In tutti questi casi, pur essendo evidente la totale estraneità di certi comportamenti al nostro mondo, qualcuno si è sentito in dovere di difendere e giustificare gli autori dei misfatti… Persino il folle di Firenze è stato definito da alcuni “un Camerata che ha sbagliato”! Ora, non so voi, ma il sottoscritto prima di etichettare qualcuno come “Camerata”, pretende un minimo di adesione a valori storici, politici e sociali comuni, nonché un valido aiuto nella battaglia ormai ventennale che ho intrapreso in nome del MFL-PSN… Non esistono “Camerati” che danno il loro apporto a sigle diverse, o che se ne stanno tranquillamente in poltrona senza esporsi, limitandosi a qualche messaggio sotto falso nome su Facebook o forum vari; così come non esistono “Camerati” che sfogano le loro frustrazioni sul negro o sul rom di turno, senza motivo alcuno e senza la benché minima provocazione che possa, almeno in parte, giustificarli. Intendiamoci, il sottoscritto è tutt’altro che un benpensante che ha fiducia nella giustizia e nelle istituzioni, o uno di quelli che fanno a gara per dimostrarsi cattolici osservanti, sempre pronti a perdonare qualsiasi offesa e qualsiasi delitto. Io sono un fanatico assertore della pena di morte, così come sono favorevolissimo alla giustizia sommaria nel caso di arbitrio che dovesse colpire me o i miei cari, ma sono abbastanza intelligente per comprendere che prima della parola “sommaria”, viene la parola “giustizia”. Dunque ritengo intollerabile qualsiasi violenza contro chi ha un colore della pelle diverso dal mio, o crede in un altro Dio, o ancora si batte per ideali diversi dai miei, se non per reagire ad una violenza precedente… E naturalmente, nel mio concetto di giustizia sommaria, non è compresa la vendetta a casaccio su persone appartenenti allo stesso gruppo etnico o religioso del colpevole, ma solo quella contro i colpevoli stessi. Per farmi meglio capire dalle tante zucche vuote che infestano l’area e che catalogano le persone in base al colore, all’etnia ed al credo religioso, mi avvarrò di esempi molto banali; siete contenti, cari lettori italiani e fieri di esserlo, quando qualche cialtrone straniero vi etichetta come “mafiosi”, o vi sfotte con le solite litanie a base di “italiani spaghetti, pizza e mandolino”? Oppure, senza cercare l’offesa dallo straniero e limitandosi ai nostri cari pregiudizi italiani, siete contenti voi sardi quando qualcuno sostiene che vi accoppiate con le pecore o che sapete solo vivere con i rapimenti? E voi siciliani, napoletani e pugliesi, come vi sentite quando vi etichettano tutti come mafiosi, camorristi o membri della sacra corona unita? Se tutti ci mettessimo a ragionare in base a questi stereotipi assurdi che generalizzano brutalmente questioni reali, non dovremmo stupirci se qualcuno che ha avuto problemi con la mafia sparasse al primo palermitano che incontra, o se un congiunto di un rapito dall’anonima sequestri sarda aggredisse il primo cagliaritano che passa… Indi, se ai più è evidente l’assurdità di un simile modo di ragionare, mi piacerebbe capire perché la stessa assurdità non venga riconosciuta nei comportamenti e nelle parole di quanti blaterano a vanvera di superiorità dei bianchi, di necessità di lottare contro gli islamici e di aggressioni ai danni di chi, a vario titolo, viene identificato come “nemico”. Quanto vado qui denunciando accade, del resto, da sempre… Anni fa venne stuprata ed uccisa, a Roma, la moglie di un ufficiale di marina da uno sbandato di etnia rom; poche ore dopo, vari cialtroni borgatari di Roma, che cercavano come di consueto una scusa per darsi alla violenza, aggredirono a caso alcuni romeni (che con i rom c’entrano come i cavoli a merenda!), arrivando a percuotere una famiglia con figli piccoli al seguito che stava facendo semplicemente la spesa. Più di recente, il solito borgataro amante della violenza da stadio, uccise con un pugno diretto al volto un’infermiera romena, colpevole di avere litigato con lui… Anche in questo caso, molti “camerati” colpiti dalla sindrome della fogna, blaterarono a vanvera intorno alla presunta arroganza dei romeni in certi quartieri della Capitale e non… Dunque, se i romeni sfaccendati che popolano i nostri bar fin dal mattino, infastidendo la gente per bene, sono diventati un problema, dovremmo sentirci autorizzati ad ammazzare la prima romena che incontriamo, magari per giunta un’onesta lavoratrice che non ha nulla a che fare con le varie gang di delinquenti presenti nel nostro Paese? E se in molte città d’Italia gli spacciatori agli angoli delle strade sono negri o magrebini, dobbiamo metterci a fare come il cerebroleso di Firenze, che ha sparato a casaccio su tutti i senegalesi che incontrava? Francamente, mi rifiuto di pensare che esistano persone, specie se “camerati”, disposti a ragionare e ad agire così! Certo, non possiamo attenderci lucidità di analisi da quei ritardati mentali funzionali al regime, che frequentano il forum per ritardati come loro chiamato “Stormfront”… Questa congrega di idioti, da tempo, sta attirando su tutti i Camerati seri i fulmini del regime e dell’opinione pubblica, a causa di commenti demenziali che plaudono a gesti come quelli di Firenze o addirittura del norvegese Brevik… Su questo ritrovo di pattume, trovano posto i razzisti all’amatriciana in stile americano, ovvero quelli che dopo essersi autoproclamati di pura razza bianca, irridono ai membri di altre razze umane e predicano la loro sottomissione ai bianchi. Molti di questi idioti sono italiani, e per giunta del Sud… Chissà se qualcuno ha mai spiegato loro che per i razzisti storici americani gli italiani, specie se del Sud, sono equiparati ai negri come razza “inferiore”! Questa gente infesta la cosiddetta “area” da tempo, costringendo quelli come noi a fatiche improbe per dimostrare che i veri Fascisti e nazionalsocialisti siamo noi e non loro… Persino sul sito del WUNS a cui abbiamo aderito come MFL-PSN (Unione mondiale dei nazionalsocialisti), sono presenti a decine gli idioti che fondano partiti “nazisti” magari in Bolivia o in Venezuela, mettendosi poi a predicare la necessità di ripulire la Nazione dai non bianchi per assegnare la supremazia a loro! Sarebbe a malapena il caso di ricordare a questi dementi che molti negri combatterono in divisa della Wehrmacht e persino delle Waffen SS, a favore della Germania nazionalsocialista, ove mai nessun negro venne aggredito o rinchiuso in quanto tale, così come sarebbe bello fargli conoscere alcune interviste di negri americani rilasciate durante le Olimpiadi di Berlino del 1936, nelle quali molti di loro lodarono lo Stato Hitleriano perché trattava i negri molto meglio dell’infame Stato denominato USA… Lo stesso Jesse Owens smentì la favola che circola tuttora, secondo la quale il Fuhrer rifiutò di stringergli la mano dopo le sue vittorie. Per quanti non mi credono e sono contemporaneamente refrattari alle letture, consiglio una visita al famoso sito di filmati chiamato “Youtube”; con una semplice ricerca potrà trovare decine di immagini storiche che parlano dei negri inquadrati nelle truppe tedesche durante la II Guerra Mondiale. Ma la cosa che è certamente più difficile da fare capire ai tanti coglioni che predicano la supremazia razziale bianca nel continente americano, è che qualsiasi indio locale o pellerossa, ha molti più diritti di rivendicare un ruolo superiore di quanti non ne abbiano loro, figli di invasori assassini che hanno depredato le popolazioni dell’America del Nord e del Sud di terre, diritti ed averi, sostituendosi con la violenza e l’inganno ai legittimi proprietari dei territori ed importando, in aggiunta, dei poveracci negri per utilizzarli come schiavi! Sarebbero, quindi, molto più giustificati i discendenti dei veri nativi americani se si mettessero a sparare contro chiunque abbia una carnagione bianca, che non questi ultimi quando sproloquiano intorno alla loro presunta superiorità razziale! E se qualcuno di noi europei potrebbe avere delle ragioni opponendosi all’invasione di popoli e razze che con l’Europa non hanno mai avuto nulla a che fare, quelle stesse ragioni non le hanno certo gli americani del Nord e del Sud, essendo loro per il continente americano quello che rappresentano i negri per quello europeo: degli estranei insediatisi successivamente come ospiti più o meno graditi.
Terminato così di perdere tempo per demolire le argomentazioni di certi coglioni razzisti, torno sulle questioni interne italiane ed europee, suggerendo a certi miei incauti Camerati di imparare a considerare le persone in base ai loro comportamenti, lasciando da parte colore della pelle e religione. Io non tollero sul mio suolo Patrio immigrati clandestini che delinquono regolarmente e che rubano risorse ai mie concittadini, siano essi negri, bianchi, gialli, mulatti o meticci, così come non tollero fanatismi religiosi tesi a vessare appartenenti a confessioni diverse, sia che questi fanatismi vengono da islamici, sia che vengano da cristiani; al contrario, non ho nulla contro chi vive nel mio Paese rispettandone usi, costumi, tradizioni e Leggi, da qualsiasi Paese provenga, qualsiasi colore abbia e qualsiasi religione professi. A quanti continuano a dire cretinate contro i negri, ricordo quanti danni hanno portato all’Italia tanti immigrati che negri non sono, come quelli dell’est Europa… A quanti pontificano circa i pericoli dell’invasione islamica, dico di pensare a quanti crimini sono stati commessi sul nostro suolo Patrio da immigrati cristiani, come quelli provenienti dalla Romania, o addirittura cattolici, come molti i sudamericani ormai presenti… Ed a quanti se la prendono con gli ebrei per ridicole questioni razziali, consiglio di oncentrarsi di più sulle nefandezze commesse dalla lobby ebraica, piuttosto che sul presunto “naso adunco” che dovrebbero avere queste persone! Piantiamola, quindi, con le cretinate pseudobiologiche e mettiamoci in testa che è ora di battersi per questioni serie, che la gente comune sia in gradi di comprendere ed approvare, invece di farci equiparare a quei trogloditi americani che beatamente si illudono di essere “superiori” per il solo fatto di essere nati con l’epidermide chiara! Esistono negri plurilaureati che parlano 4/5 lingue, esistono ebrei antisionisti e revisionisti, esistono islamici nazionalsocialisti che potremmo avere come Camerati e che non ci considerano “il male assoluto” come fanno tanti mascalzoni bianchi, italiani e cattolici… Perché dobbiamo continuare ad inimicarci queste persone ed a considerare nostri fratelli quelli che in realtà sono i nostro peggiori nemici? Perché dobbiamo continuare a farci odiare dall’opinione pubblica a causa del vizietto di parteggiare per qualsiasi cosa sia degna di finire in una fogna? Sveglia, Camerati! Amici e nemici non si decidono in base al loro colore, ma solo ed esclusivamente in base alle loro idee ed ai loro comportamenti!
Carlo Gariglio
www.fascismoeliberta.it
20 commenti:
"Amici e nemici non si decidono in base al loro colore, ma solo ed esclusivamente in base alle loro idee ed ai loro comportamenti!"
mi soffermerei su questa frase che oltre che "sunto" di tutto l'articolo può essere condivisibile.... Sì, AMICI E NEMICI si decidono in base a connivenze ideologiche MA l'appartenenza alla comunità di popolo non può essere data dai comportamenti o dalle idee politiche, un ebreo o un africano rimarranno sempre ebrei o africani indipendentemente dai loro comportamernti, ciò non significa considerarli "nemici" ma semplicemente "stranieri" rispetto al nostro popolo, e non ci vedo nulla di assurdo, detto questo, bisogna vedere se il popolo "straniero", NEL SUO COMPLESSO, può essere considerato "amico" o "nemico", certamente gli ebrei difficilmente possono essere considerati un popolo "amico", non per i singoli "individui ebrei", ma per i comportamenti e le ideologie che guidano i LEADER del popolo ebraico, ciò è innegabile, e ciò rende il popolo ebraico, nel suo complesso, un popolo non certamente amico, poi ci sono le eccezioni che confermano la regola, ma sono appunto ECCEZIONI, inoltre su stormfront ci sono discussioni come questa:
http://www.stormfront.org/forum/t791934/
come vede non è affatto vero che tutti odiano "i negri" o "gli immigrati" a prescindere, molti(la metà del forum) hanno compreso che il vero nemico è l'ideologia mondialista guidata dalle elites della finanza internazionale, e molti hanno anche condannato i vergognosi fatti di OSLO e di FIRENZE, un forum non ha mai una IDEOLOGIA chiara, ci sono opinioni differenti, quindi la sua analisi mi pare troppo critica e guidata da stereotipi, pompati dalla stampaccia negli ultimi giorni, non sempre corrispondenti a reatà.
SALUTI.
Sarà...
Ma l'unica volta che soo entrato su quel forum, ho trovato il commento di un cretino napoletano che sosteneva che qualsiasi cosa dica il presidente Iraniano non si deve ascoltare, in quanto costui sarebbe un "meticcio".
Dunque se il metro di ragionamento è quello...
D'accordo sul fatto degli stranieri; ma ci sono stranieri che possono condividere le nostre battaglie e connazionali che ci odiano, indi io preferisco gli stranieri che le condividono.
Saluti
Carlo Gariglio
ottimo articolo....chiedo il permesso di riportarlo sul mio blog ovviamente citando l'autore e le fonti....
Come sempre non c'è alcun problema.
Nobis.
Articolo interessante: peccato che il primo commentatore mi sembra parli a vanvera.
Gli ebrei sono italiani al 100%, alcuni vantano le loro origini nell'antica Roma ben prima di duemila anni fa.
Oltre i due terzi degli ebrei adulti maschi negli anni trenta avevano la tessera del PNF.
E, per dirla tutta, quegli ebrei furono traditi dal fascismo, non viceversa.
Insomma: un po' di sana autocritica ogni tanto non guasterebbe.
Sergio
Sergio agli ebrei iscritti al PNF, o a coloro che combatterono durante la Grande Guerra, non si applicavano le leggi razziali!
Giuseppe,
mi dici per cortesia dove è scritto nel testo del Regio decreto-legge 29 Giugno 1939 (Gazzetta Ufficiale del 2 Agosto 1939 n. 179) dove viene mai citata l'iscrizione al PNF?
Grazie.
Sergio
REGIO DECRETO - LEGGE 15 novembre 1938 - XVII, n. 1779 Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola Italiana
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER LA VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390;
Veduto il R. decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1630;
Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 877, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928; Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n.100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di dettare ulteriori disposizioni per la difesa della razza nella Scuola italiana e di coordinarle in unico testo con quelle sinora emanate;
Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
• Art. 1. A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, frequentate da alunni italiani, non possono essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorsi anteriormente al presente decreto; nè possono essere ammesse al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza. Agli uffici ed impieghi anzidetti sono equiparati quelli relativi agli istituti di educazione, pubblici e privati, per alunni italiani, e quelli per la vigilanza nelle scuole elementari.
• Art. 2. Delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti non possono far parte persone di razza ebraica.
• Art. 3. Alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, frequentate da alunni italiani, non possono essere iscritti alunni di razza ebraica. è tuttavia consentita l'iscrizione degli alunni di razza ebraica che professino la religione cattolica nelle scuole elementari e medie dipendenti dalle Autorità ecclesiastiche.
• Art. 4. Nelle scuole d'istruzione media frequentate da alunni italiani è vietata l adozione di libri di testo di autori di razza ebraica. Il divieto si estende anche ai libri che siano frutto della collaborazione di più autori, uno dei quali sia di razza ebraica; nonché alle opere che siano commentate o rivedute da persone di razza ebraica.
• Art. 5. Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite, a spese dello Stato, speciali sezioni di scuola elementare nelle località in cui il numero di essi non sia inferiore a dieci. Le comunità israelitiche possono aprire, con l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, scuole elementari con effetti legali per fanciulli di razza ebraica, e mantenere quelle all'uopo esistenti. Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore agli studi nomina un commissario. Nelle scuole elementari di cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica; i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole frequentate da alunni italiani, eccettuato l'insegnamento della religione cattolica; i libri di testo saranno quelli di Stato, con opportuni adattamenti, approvati dal Ministro per l'educazione nazionale, dovendo la spesa per tali adattamenti gravare sulle comunità israelitiche.
• Art. 6. Scuole d'istruzione media per alunni di razza ebraica potranno essere istituiti dalle comunità israelitiche o da persone di razza ebraica. Dovranno all'uopo osservarsi le disposizioni relative all'istituzione di scuole private. Alle scuole stesse potrà essere concesso il beneficio del valore legale degli studi e degli esami à sensi dell'art.15 del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI n.928, quando abbiano ottenuto di far parte in qualità di associate dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio: in tal caso i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole corrispondenti frequentate da alunni italiani, eccettuati gli insegnamenti della religione e della cultura militare. Nelle scuole d'istruzione media di cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica e potranno essere adottati libri di testo di autori di razza ebraica.
• Art. 7. Per le persone di razza ebraica l'abilitazione a impartire l'insegnamento medio riguarda esclusivamente gli alunni di razza ebraica.
• Art. 8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale di razza ebraica appartenente ai ruoli per gli uffici e gli impieghi di cui al precedente art.1 è dispensato dal servizio, ed ammesso a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana. Al personale stesso per il periodo di sospensione di cui all'art.3 del R. decreto legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, vengono integralmente corrisposti i normali emolumenti spettanti ai funzionari in servizio. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i liberi docenti di razza ebraica decadono dall'abilitazione.
• Art. 9 Per l'insegnamento nelle scuole elementari e medie per alunni di razza ebraica saranno preferiti gl'insegnanti dispensati dal servizio a cui dal Ministro per l'interno siano state riconosciute le benemerenze individuali o famigliari previste dalle disposizioni generali per la difesa della razza italiana. Ai fini del presente articolo sono equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole pubbliche e private e il personale di vigilanza nelle scuole elementari.
• Art. 10. In deroga al precedente art. 3 possono essere ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica già iscritti nei passati anni accademici a Università o Istituti superiori del Regno. La stessa disposizione si applica agli studenti iscritti ai corsi superiori e di perfezionamento per i diplomati nei Regi conservatori, alle Regie accademie di belle arti e ai corsi della Regia accademia d'arte drammatica in Roma, per accedere ai quali occorre un titolo di studi medi di secondo grado o un titolo equipollente. Il presente articolo si applica anche agli studenti stranieri, in deroga alle disposizioni che vietano agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno.
• Art. 11. Per l'anno accademico 1938-39 la decorrenza dei trasferimenti e delle nuove nomine dei professori universitari potrà essere protratta al 1í gennaio 1939-XVII. Le modificazioni agli statuti delle Università e degl'Istituti d'istruzione superiore avranno vigore per l'anno accademico 1938-39, anche se disposte con Regi decreti di data posteriore al 29 ottobre 1938-XVII.
• Art. 12. I Regi decreti-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, e 23 settembre 1938-XVI, n.1630, sono abrogati. è altresì abrogata la disposizione di cui all'art.3 del Regio decretolegge 20 giugno 1935-XIII, n.1071.
• Art. 13. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo
che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 15 novembre 1938 - XVII
Vittorio Emanuele Mussolini, Bottai, Di Revel
DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938-XVII, n.1728 Provvedimenti per la difesa della razza italiana
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER LA VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta
la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
CAPO I
Provvedimenti relativi ai matrimoni
• Art. 1. Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito. Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo.
• Art. 2. Fermo il divieto di cui all'art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministero per l'interno. I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire diecimila.
• Art. 3. Fermo il divieto di cui all'art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle Organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso controllate, delle Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera. Salva l'applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dall'art. 2, la trasgressione del predetto divieto importa la perdita dell'impiego e del grado.
• Art. 4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3, gli italiani non regnicoli non sono considerati stranieri.
• Art. 5. L'ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni di matrimonio, è obbligato ad accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i richiedenti. Nel caso previsto dall'art. 1, non procederà nè alle pubblicazioni nè alla celebrazione del matrimonio. L'ufficiale dello stato civile che trasgredisce al disposto del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.
• Art. 6. Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto nei registri dello stato civile, a norma dell'art.5 della legge 27 maggio 1929-VII, n. 847, il matrimonio celebrato in violazione dell'art.1. Al ministro del culto, davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, è vietato l'adempimento di quanto disposto dal primo comma dell'art.8 della predetta legge. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.
• Art. 7. L'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla trascrizione degli atti relativi a matrimoni celebrati senza l'osservanza del disposto dell'art. 2 è tenuto a farne immediata denunzia all'autorità competente.
CAPO II
Degli appartenenti alla razza ebraica
• Art. 8. Agli effetti di legge:
a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica;
b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera;
c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre;
d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo. Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1í ottobre 1938-XVI, apparteneva a religioni diversa da quella ebraica.
• Art. 9. L'appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione. Tutti gli estratti dei predetti registri ed i certificati relativi, che riguardano appartenenti alla razza ebraica, devono fare espressa menzione di tale annotazione.Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessione o autorizzazioni della pubblica autorità. I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila.
• Art. 10. I cittadini italiani di razza ebraica non possono:
a) prestare servizio militare in pace e in guerra;
b) esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica
c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell'art. 1 R. decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, nè avere di dette aziende la direzione nè assumervi comunque, l'ufficio di amministrazione o di sindaco;
d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila;
e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l'imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743. Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per gli scambi e valute, saranno emanate le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e).
• Art. 11. Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengono a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali.
• Art. 12. Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila.
• Art. 13. Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica:
a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato;
b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate;
c) le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle dei trasporti in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi;
d) le Amministrazioni delle aziende municipalizzate;
e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo;
f) le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera e) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonché delle società, il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato;
g) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale;
h) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione.
• Art. 14. Il Ministro per l'interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni dell'art 10, nonché dell'art. 13, lett. h):
a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista;
b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:
1. mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola;
2. combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola che abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra;
3. mutilati, invalidi, feriti della causa fascista;
4. iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel secondo semestre del 1924;
5. legionari fiumani;
6. abbiano acquisito eccezionali benemerenze, da valutarsi a termini dell'art.16.
Nei casi preveduti alla lett. b), il beneficio può essere esteso ai componenti la famiglia delle persone ivi elencate, anche se queste siano premorte. Gli interessati possono richiedere l'annotazione del provvedimento del Ministro per l'interno nei registri di stato civile e di popolazione. Il provvedimento del Ministro per l'interno non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.
• Art. 15. Ai fini dell'applicazione dell'art. 14, sono considerati componenti della famiglia, oltre il coniuge, gli ascendenti e i discendenti fino al secondo grado.
• Art. 16. Per la valutazione delle speciali benemerenze di cui all'art. 14 lett. b), n. 6, è istituita, presso il Ministero dell'interno, una Commissione composta del Sottosegretario di Stato all'interno, che la presiede, di un Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista e del Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale.
• Art. 17. è vietato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.
CAPO III
Disposizioni transitorie e finali
• Art. 18. Per il periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è data facoltà al Ministro per l'interno, sentita l'Amministrazione interessata, di dispensare, in casi speciali, dal divieto di cui all'art. 3, gli impiegati che intendono contrarre matrimonio con persona straniera di razza ariana.
• Art. 19. Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art.8, devono farne denunzia all'ufficio di stato civile del Comune di residenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Coloro che non adempiono a tale obbligo entro il termine prescritto o forniscono dati inesatti o incompleti sono puniti con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire tremila.
• Art. 20. I dipendenti degli Enti indicati nell'art.13, che appartengono alla razza ebraica, saranno dispensati dal servizio nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
• Art. 21. I dipendenti dello Stato in pianta stabile, dispensati dal servizio a norma dell'art.20, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge. In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di servizio; negli altri casi è concessa una indennità pari a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti.
• Art. 22. Le disposizioni di cui all'art.21 sono estese, in quanto applicabili, agli Enti indicati alle lettere b),c),d),e),f),g),h), dell'art.13. Gli Enti, nei cui confronti non sono applicabili le disposizioni dell'art.21, liquideranno, ai dipendenti dispensati dal servizio, gli assegni o le indennità previste dai propri ordinamenti o dalle norme che regolano il rapporto di impiego per i casi di dispensa o licenziamento per motivi estranei alla volontà dei dipendenti.
• Art. 23. Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al 1° gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate.
• Art. 24. Gli ebrei stranieri e quelli nei cui confronti si applichi l'art.23, i quali abbiano iniziato il loro soggiorno nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo posteriormente al 1° gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei possedimenti dell'Egeo entro il 12 marzo 1939-XVII. Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 5.000 e saranno espulsi a norma dell'art.150 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.
• Art. 25. La disposizione dell'art.24 non si applica agli ebrei di nazionalità straniera i quali, anteriormente al 1° ottobrel938-XVI:
a) abbiano compiuto il 65° anno di età;
b) abbiano contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli interessati dovranno far pervenire documentata istanza al Ministero dell'interno entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
• Art. 26. Le questioni relative all'applicazione del presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal Ministro per l'interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati, e previo parere di una Commissione da lui nominata. Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.
• Art. 27. Nulla è innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e la attivita delle comunità israelitiche, secondo le leggi vigenti, salvo le modificazioni eventualmente necessarie per coordinare tali leggi con le disposizioni del presente decreto.
• Art. 28. è abrogata ogni disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quella del presente decreto.
• Art. 29. Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il DUCE, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare relativo disegno di legge.
Ordiniamo
che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 novembre 1938 - XVII
Vittorio Emanuele, Mussolini, Ciano, Solmi, Di Revel, Lantini
Grazie per la pubblicazione del testo. Comunque, come noterai, l'articolo 14 precisa:
Art. 14. Il Ministro per l'interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni dell'art 10, nonché dell'art. 13, lett. h)
Quindi significa che il decreto regio, a parte gli articoli 10 e 13, si applica deterministicamente a tutti gli ebrei, e che negli altri casi il Ministro si riserva il diritto di valutare caso per caso la situazione.
Detto questo, quale e' la vostra posizione -come movimento- ed il vostro giudizio sulle leggi razziali?
Sergio
Evito le lunghe discussioni nel piccolo box dei commenti di un blog e mi limito a citare un articolo dove ho parlato della questione in modo (credo) molto chiaro, sebbene riferendola ad una certa persona:
http://www.lavvocatodeldiavolo.biz/?p=320
Aggiungo solo che gli ebrei in genere, dopo ben 2 dichiarazioni di guerra al nostro mondo (la seconda diretta anche al Fascismo, non solo al Nazionalsocialismo), dovrebbero ringraziarci per non averli rinchiusi in campi di concentramento per cittadini membri di Stati nemici, come invece accadde ad italiani, tedeschi e giapponesi trovatisi in USA dopo l'inizio delle ostilità.
Carlo Gariglio
Grazie Camerata Chessa per aver citato il testo di legge.
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